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Legislatura XVI

Proposta emendativa 20.202. in Assemblea riferita al C. 2561-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 23/07/2009  [ apri ]
20.202.

Dopo il comma 5 aggiungere i seguenti:
5.1. Entro il primo gennaio 2010 le Regioni attivano una Commissione Medica Superiore con competenza esclusiva nella definizione dei ricorsi amministrativi avverso i verbali emessi delle Commissioni Mediche operanti presso le Aziende Usi per l'accertamento delle minorazioni civili, dell'handicap ai sensi dell'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 e della disabilità ai sensi del comma 4 dell'articolo 1 della legge 12 marzo 1999, n. 68. Le regioni disciplinano altresì le modalità di funzionamento e la composizione delle Commissioni Mediche Superiori. Le regioni hanno inoltre facoltà di istituire presso le singole Aziende Usl, ulteriori commissioni per il riesame dei procedimenti di valutazione degli stati invalidanti e dell'handicap. Le Commissioni di cui al presente comma sono sono integrate da un medico dell'INPS quale componente effettivo.
5.2. I ricorsi amministrativi avverso i verbali emessi dalle Commissioni Usl di cui al comma precedente sono presentati dagli interessati entro sessanta giorni dalla notifica dei verbali stessi. La Commissione Medica Superiore, di cui al comma precedente, si pronuncia entro 90 giorni dalla presentazione dell'istanza. Trascorso inutilmente tale termine, i ricorsi si intendono respinti ed è ammessa la tutela giurisdizionale davanti al giudice ordinario. E facoltà delle singole Regioni diminuire il termine massimo di 90 giorni previsto nel presente comma.