stampa
Legislatura XVI

Proposta emendativa 2.02. in Assemblea riferita al C. 2561-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 23/07/2009  [ apri ]
2.02.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:
Art. 2-bis. - (Modificazioni all'articolo 204, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali in materia di limiti della capacità di indebitamento da parte degli enti locali e all'articolo 14, comma 45, 30 dicembre 2004, n. 311). - 1. All'articolo 204, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali» e successive modificazioni, le parole: «5 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «25 per cento».
2. All'articolo 14, comma 45, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, alla lettera b), le parole: «non superiore al 15 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «non superiore al 25 per cento».