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Legislatura XVI

Proposta emendativa 2.01. in Assemblea riferita al C. 2561-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 23/07/2009  [ apri ]
2.01.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:
Art. 2-bis. - (Modifiche all'articolo 1, comma 56, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica», in materia di riduzione delle soglie di accesso ai finanziamenti del Fondo rotativo per la progettualità). - 1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica», dopo il comma 56, è aggiunto il seguente:
«56-bis. I limiti di importo per l'accesso non devono comunque essere inferiori a 100.000 euro per i comuni con popolazione pari o inferiore a 5.000 abitanti e a 500.000 euro per tutti gli altri beneficiari».