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Legislatura XVI

Proposta emendativa 19.33. in Assemblea riferita al C. 2561-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 23/07/2009  [ apri ]
19.33.

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:
5-bis. Al fine della conservazione dei patrimoni aziendali dei sistemi produttivi locali messi a rischio da situazioni di crisi economico-finanziarie, è data facoltà alle Regioni, in deroga ai vincoli previsti dalle normative vigenti e nel limite delle proprie risorse, di costituire strumenti finanziari ovvero società finalizzate a realizzare in via temporanea e comunque non oltre il 2012:
a) rilevazione di aziende o di rami di esse;
b) tutte le operazioni finanziarie a valere sul patrimonio aziendale, anche nella forma di acquisto e contestuale locazione finanziaria dei macchinari e dei capannoni, consentite dalle normative vigenti.

5-ter. Le iniziative di cui al comma 5-bis possono prevedere la partecipazione di capitali privati nel rispetto delle normative comunitarie e mediante procedure ad evidenza pubblica e sono svolte a condizioni di mercato salvo che le società siano affidatarie della gestione di fondi pubblici di aiuto alle imprese da svolgere nei limiti previsti in tale materia dalla normativa comunitaria e con modalità di gestione separata di bilancio.