Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. La differenza corrispondente al minore valore rispetto al loro valore nominale, ottenuto dai titolari di obbligazioni della società Alitalia - Linee aree Spa, ora in amministrazione straordinaria, ed il 50 per cento di tale differenza per i titolari delle azioni della medesima società, in seguito alle procedure di rimborso previste dalle lettere a) e a-bis) del comma 3, dell'articolo 7-octies del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, in legge 9 aprile 2009, n. 33, così come modificate dalla presente legge, può comunque essere portata in deduzione dall'imponibile dell'imposta sul reddito a decorrere dall'anno fiscale 2009 e per un massimo di tre periodi d'imposta.