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Legislatura XVI

Proposta emendativa 17.40. in Assemblea riferita al C. 2561-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 23/07/2009  [ apri ]
17.40.

Dopo il comma 25 aggiungere i seguenti:
25-bis. Dal primo settembre 2009, al personale della scuola che nell'anno scolastico 2008-2009 ha prestato servizio con incarico a tempo determinato, per un periodo non inferiore a 180 giorni e non riassunto, spetta l'indennità di disoccupazione. Le percentuali di commisurazione alla retribuzione e la durata dei trattamenti di disoccupazione previsti dall'articolo 1, commi 25 e 26, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, sono fissate nella misura del 60 per cento per i primi 12 mesi e nella misura del 50 per cento per ulteriori 12 mesi. L'indennità di disoccupazione è sospesa per i periodi in cui gli interessati prestano servizio con contratto a tempo determinato. L'indennità di disoccupazione non spetta nelle ipotesi di perdita dello stato di disoccupazione disciplinate dalla normativa in materia di incontro tra domanda e offerta di lavoro.
25-ter. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, si provvede a valere sulle risorse complessivamente assegnate al Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale di cui all'articolo 18, comma 1, lettera b-bis), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.