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Legislatura XVI

Proposta emendativa 15.26. in Assemblea riferita al C. 2561-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 23/07/2009  [ apri ]
15.26.

Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:
8.1. Ai fini del contenimento degli oneri previdenziali, a decorrere dal 1o gennaio 2010, gli atti e i provvedimenti relativi alle modificazioni dello stato di fatto e di diritto compresa la cessazione delle imprese individuali e di tutti i soggetti comunque iscritti all'albo delle imprese artigiane, hanno effetto ai fini previdenziali dalla data della comunicazione alle commissioni provinciali dell'artigianato. Restano ferme le potestà delle commissioni provinciali dell'artigianato e degli altri organi o enti competenti ad ogni altro fine.
8.2. A decorrere dalla data di cui al comma 1, la modifica e la cessazione delle attività dei soggetti obbligati alla iscrizione alla gestione di cui alla legge 22 luglio 1966, n. 613, e successive modificazioni ed integrazioni hanno effetto, ai fini previdenziali, dalla data di presentazione della relativa comunicazione al Registro delle imprese.