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Legislatura XVI

Proposta emendativa 13.01. in Assemblea riferita al C. 2561-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 23/07/2009  [ apri ]
13.01.

Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:
Art. 13.1. (Consolidato mondiale). - 1. Le disposizioni di cui alla Sezione III del Capo II del Titolo II del Testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si applicano obbligatoriamente alle società e agli enti di cui all'articolo 73, comma 1, lettere a) e b) del medesimo testo unico, assoggettabili alle disposizioni di cui al Capo III del decreto legislativo 9 aprile 1991 n. 127. Per tali soggetti, limitatamente ai redditi prodotti all'estero, per gli anni 2009 e 2010 l'aliquota dell'imposta di cui all'articolo 77 del citato testo unico è del 23 per cento.
2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, provvede a definire modalità e criteri per l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1.

Conseguentemente all'articolo 14, comma 1, sostituire le parole: con l'aliquota del 6 per cento con le seguenti: con l'aliquota del 10 per cento.