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Legislatura XVI

Proposta emendativa 11.04. in Assemblea riferita al C. 2561-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 23/07/2009  [ apri ]
11.04.
inammissibile

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:
Art. 11-bis. - (Regime fiscale delle aziende e dei lavoratori del settore agricolo che hanno aderito all'accordo per la ristrutturazione dei debiti contributivi nei confronti dell'INPS). - 1. Per le aziende ed i lavoratori del settore agricolo che hanno aderito all'accordo per la ristrutturazione dei debiti contributivi nei confronti dell'INPS, la parte del debito stralciata concorre, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e relative addizionali ovvero ai fini dell'imposta sul reddito delle società, a formare il reddito per l'intero ammontare nell'esercizio in cui è stata stralciata ovvero, a scelta del contribuente, in quote costanti nell'esercizio successivo e nei successivi, ma non oltre il quarto. Per i soggetti che esercitano l'opzione per la ripartizione in più esercizi, alle quote costanti imputate negli esercizi successivi al primo si applica una maggiorazione del 2,5 per cento annuo.
2. All'onere di cui al presente articolo, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2009-2011, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2009, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.