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Legislatura XVI

Proposta emendativa 11.036. in Assemblea riferita al C. 2561-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 23/07/2009  [ apri ]
11.036.

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:
Art. 11-bis. - (Assoggettamento dei redditi da locazione ad imposta sostitutiva). - 1. Il comma 4-bis dell'articolo 37 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, concernente la determinazione del reddito dai fabbricati, è sostituito dai seguenti:
4-bis. A decorrere dall'anno 2010 il canone risultante da contratti di locazione di unità mobiliari adibite ad abitazione, regolarmente registrati ai sensi della disciplina vigente in materia, è assoggettato ad imposta sostitutiva con l'aliquota del 20 per cento. Il predetto canone non concorre alla determinazione del reddito complessivo, anche ai fini dell'applicazione delle addizionali all'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui al decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360.
4-bis.1. Per fruire dei benefici di cui al comma 4-bis, il locatore è tenuto a indicare nella dichiarazione dei redditi gli estremi di registrazione del contratto di locazione nonché quelli della denuncia dell'immobile ai fini dell'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili.
4-bis.2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità di attuazione dei commi 4-bis e 4-bis.1.

2. Sono ridotti in maniera lineare gli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C allegata alla legge 22 dicembre 2008.n. 203, fino ad un importo pari a 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010.

Conseguentemente, all'articolo 22, sostituire le parole: 800 milioni di euro con le seguenti: 100 milioni di euro.