stampa
Legislatura XVI

Proposta emendativa 1.0200. in Assemblea riferita al C. 2561-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 23/07/2009  [ apri ]
1.0200.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1.1. - 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è istituito un indennizzo a favore dei titolari di imprese artigiana, operanti in aree territoriali interessate da situazioni di crisi produttiva, iscritte all'Albo delle imprese artigiane, di cui all'articolo 5 della legge 8 agosto 1985, n. 443, che abbiano proceduto alla cessazione definitiva dell'attività d'impresa e ne abbiano operato la cancellazione dall'Albo stesso.
2. Entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sono individuate le aree territoriali interessate da fenomeni di crisi di cui al comma 1.
3. L'indennizzo di cui al comma 1 è destinato ai soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti:
a) abbiano compiuto 62 anni di età se uomini, ovvero 57 se donne;
b) siano iscritti, al momento della cessazione dell'attività, da almeno dieci anni alla gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli artigiani presso l'INPS, di cui all'articolo 4 della legge 4 luglio 1959, n. 463.

4. L'indennizzo è pari al trattamento minimo di pensione previsto per gli iscritti alla gestione artigiani presso l'INPS. Il periodo di godimento è utile ai soli fini del diritto a pensione.
5. L'indennizzo viene erogato dall'INPS con le stesse modalità e cadenze previste per le prestazioni pensionistiche a favore di soggetti titolari di impresa artigiana.
6. L'indennizzo di cui al comma 1 è incompatibile con lo svolgimento di qualsiasi altra attività di lavoro autonomo o subordinato.
7. Per le finalità di cui al presente articolo, è istituito presso l'INPS un Fondo di 30 milioni di euro che opera a contabilità separata nell'ambito della gestione artigiani INPS. Il Fondo è gestito dal Comitato amministratore della gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli artigiani, che procede all'esame delle richieste da parte dei soggetti in possesso dei requisiti di cui al comma 2. Le richieste di indennizzo saranno soddisfatte fino ad esaurimento delle risorse in dotazione al Fondo.
8. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'INPS provvede a definire l'apposito modello e la procedura di presentazione ed approvazione delle richieste per la concessione dell'indennizzo.
9. Agli oneri derivanti dal comma 5, pari a 15 milioni di euro per l'anno 2009 e a 30 milioni di euro per l'anno 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione, in maniera lineare, delle dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C allegata alla legge 22 dicembre 2008, n. 203.