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Legislatura XVI

Proposta emendativa 1-ter.6. in Assemblea riferita al C. 2561-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 23/07/2009  [ apri ]
1-ter.6.

Sostituire i commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6, con i seguenti commi:
1. Chiunque, nell'esercizio di un'attività di impresa sia in forma individuale che societaria, ha occupato, nei tre mesi antecedenti la data di entrata in vigore del presente decreto, alle proprie dipendenze cittadini appartenenti all'Unione europea, ovvero lavoratori extracomunitari in posizione irregolare comunque presenti sul territorio nazionale, può denunciare, entro la data del 30 settembre 2009, la sussistenza del rapporto di lavoro alla prefettura - ufficio territoriale del Governo competente per territorio, mediante la presentazione, a proprie spese, di apposita dichiarazione attraverso gli uffici postali. Qualora si tratti di società operanti in Italia, la denuncia è sottoscritta e presentata dal legale rappresentante. A tutti gli effetti, la data di presentazione è quella recata dal timbro dell'ufficio postale accettante. La dichiarazione di emersione è presentata dal richiedente, a proprie spese, all'Inps per il cittadino di paese appartenente alla UE, mediante apposita modulistica, e allo sportello unico per l'immigrazione, di cui all'articolo 22 del decreto legislativo n. 286 del 1998, per il lavoratore extracomunitario, mediante apposita dichiarazione di cui ai successivi commi.
2. La dichiarazione contiene, a pena di inammissibilità:
a) i dati identificativi dell'imprenditore o della società e del suo legale rappresentante;
b) l'indicazione delle generalità e della nazionalità del lavoratore occupato al quale si riferisce la dichiarazione;
c) l'indicazione della tipologia e delle modalità di impiego;
d) l'indicazione della retribuzione convenuta, in misura non inferiore a quella prevista dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro di riferimento.

3. Ai fini della ricevibilità, alla dichiarazione sono allegati:
a) copia sottoscritta della dichiarazione di impegno a stipulare, nel caso di lavoratore extracomunitario, il contratto di soggiorno per lavoro subordinato a tempo indeterminato ovvero per un contratto di lavoro di durata non inferiore ad un anno nelle forme di cui all'articolo 5-bis del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, introdotto dall'articolo 6 della legge 30 luglio 2002, n. 189;
b) attestato di pagamento di un contributo forfettario pari a 500 euro per ciascun lavoratore.

4. Nei sessanta giorni successivi alla ricezione della dichiarazione di cui al comma 1, la prefettura - ufficio territoriale del Governo, che assicura la tenuta di un registro informatizzato di coloro che hanno presentato la predetta dichiarazione e dei lavoratori extracomunitari ai quali è riferita la medesima dichiarazione, verifica l'ammissibilità e la ricevibilità della dichiarazione e la comunica al centro per l'impiego competente per territorio. La questura accerta se sussistono motivi ostativi all'eventuale rilascio del permesso di soggiorno di validità pari ad un anno.
5. Nei dieci giorni successivi alla comunicazione della mancanza di motivi ostativi al rilascio del permesso di soggiorno di cui al comma 4, la prefettura - ufficio territoriale del Governo invita le parti a presentarsi per stipulare il contratto di soggiorno per lavoro subordinato e per il contestuale rilascio del permesso di soggiorno, permanendo le condizioni soggettive di cui al comma 4. La mancata presentazione delle parti comporta l'improcedibilità e l'archiviazione del relativo procedimento. Il permesso di soggiorno può essere rinnovato previo accertamento dell'esistenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato ovvero a tempo determinato di durata non inferiore ad un anno, nonché della regolarità della posizione contributiva previdenziale ed assistenziale del lavoratore interessato.

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: Legalizzazione di lavoro irregolare.