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Legislatura XVI

Proposta emendativa 1-ter.37. in Assemblea riferita al C. 2561-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 23/07/2009  [ apri ]
1-ter.37.

Sostituirlo con il seguente:
Art. 1-ter. - 1. Il lavoratore extracomunitario che non sia in regola con la propria posizione lavorativa e di soggiorno in Italia ma che svolga da almeno sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, un'attività continuativa di cura ed assistenza presso una famiglia e lo stesso datore di lavoro ne testimoni la veridicità ha la possibilità di denunciare entro trenta giorni dalla medesima data, la sussistenza del rapporto di lavoro mediante la presentazione, a proprie spese, di apposita dichiarazione attraverso gli uffici postali regolarizzando così la propria posizione lavorativa e di soggiorno in Italia.
2. La dichiarazione di cui al comma 1 deve contenere a pena di inammissibilità:
a) dichiarazione del datore di lavoro da cui si evince che il lavoratore è impiegato presso la famiglia da almeno sei mesi;
b) l'indicazione delle generalità e della nazionalità del lavoratore straniero occupato al quale si riferisce la dichiarazione;
c) l'indicazione del contratto di lavoro e della retribuzione convenuta, in misura non inferiore a quella prevista dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro di riferimento.

2. I soggetti di cui al comma 1, che inoltrano la dichiarazione di emersione del lavoro irregolare ai sensi del presente articolo, non sono punibili per le violazioni delle norme relative al soggiorno, al lavoro e di carattere finanziario, compiute antecedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto. Le predetto cause di non punibilità non si applicano a coloro che abbiano presentato una dichiarazione di emersione contenente dati non rispondenti al vero, al fine di procurare il permesso di soggiorno a stranieri.
3. Il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali determina, con proprio decreto, le modalità per l'imputazione del contributo forfettario pari ad almeno 1000 euro per ciascuno richiesta sia per fare fronte all'organizzazione e allo svolgimento dei compiti di cui al presente articolo, sia in relazione alla posizione contributiva del lavoratore interessato, al fine di garantire l'equilibrio finanziario delle relative gestioni previdenziali.
4. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai rapporti di lavoro riguardanti lavoratori extracomunitari:
a) nei confronti dei quali sia stato emesso un provvedimento di espulsione per motivi diversi dal mancato rinnovo del permesso di soggiorno ovvero un provvedimento restrittivo della libertà personale;
b) che risultino segnalati, anche in base ad accordi o convenzioni internazionali in vigore in Italia, ai fini della non ammissione nel territorio dello Stato o dell'Unione europea;
c) che risultino denunciati per uno dei reati indicati negli articoli 380 e 381 dei codice di procedura penale, salvo che il procedimento penale si sia concluso con un provvedimento che abbia dichiarato che il fatto non sussiste o non costituisce reato o che l'interessato non lo ha commesso, ovvero risultino destinatari dell'applicazione di una misura di prevenzione o di sicurezza, salvi, in ogni caso, gli effetti della riabilitazione.

5. Le regolarizzazioni di cui al comma 1, qualora poste in essere vengono defalcate dalle quote annuali relative alla determinazione dei flussi di ingresso, ai sensi dell'articolo 21 del decreto legislativo 5 luglio 1998, n. 286.