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Legislatura XVI

Proposta emendativa 9.48. in Assemblea riferita al C. 2561-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 23/07/2009  [ apri ]
9.48.

Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, i seguenti periodi: In deroga al patto di stabilità interno per il 2009, le regioni e gli enti locali possono provvedere al pagamento del 30 per cento dell'ammontare dei propri debiti, esigibili alla data del 31 dicembre 2008, iscritti nel conto dei residui passivi dei rispettivi bilanci per l'anno 2009 ed in essere alla data di pubblicazione del presente decreto, per somministrazioni, forniture ed appalti. Il relativo ammontare, anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, è comunicato alla Ragioneria generale dello Stato secondo modalità definite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da adottarsi entro dieci giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno ed indebitamento netto, pari a 5 miliardi di euro per l'anno 2009, si provvede a valere sul Fondo di riserva per l'integrazione delle autorizzazioni di cassa di cui all'articolo 9-bis della legge 5 agosto 1978, n. 468. Le presenti disposizioni trovano applicazione a far data dall'approvazione della legge di assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2009.