stampa
Legislatura XVI

Proposta emendativa 9.43. in Assemblea riferita al C. 2561-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 23/07/2009  [ apri ]
9.43.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. In via straordinaria, fino al 31 dicembre 2010, chiunque vanti, a qualunque titolo, nei confronti della pubblica amministrazione o di altro ente pubblico un credito di fornitura liquido, certo ed esigibile, nelle forme di cui agli articoli 633 e seguenti del Codice di procedura civile, può procedere al suo recupero mediante compensazione con debiti e versamenti di carattere fiscale e per la contribuzione obbligatoria dovuti nei confronti del medesimo di cui è creditore, secondo condizioni e modalità da stabilire con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Tale beneficio è riconosciuto alle imprese in regola con il rispetto dei CCNL, della citata contribuzione obbligatoria e della normativa in materia di sicurezza sul lavoro.