stampa
Legislatura XVI

Proposta emendativa 9.28. in Assemblea riferita al C. 2561-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 23/07/2009  [ apri ]
9.28.

Sostituirlo con il seguente:
Art. 9. - (Pagamento delle pubbliche amministrazioni). - 1. Chiunque vanti, a qualunque titolo, nei confronti della pubblica amministrazione o di altro ente pubblico un credito liquido, certo ed esigibile, nelle forme di cui agli articoli 633 e seguenti del codice di procedura civile, può procedere al suo recupero mediante compensazione di importi dovuti, a qualunque titolo, alla pubblica amministrazione stessa nonché ad altri enti pubblici, secondo condizioni e modalità da stabilire con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
2. I crediti di cui al comma 1 sono resi liquidabili nei limiti delle risorse a tal fine stanziate con la legge di assestamento del bilancio dello Stato.