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Legislatura XVI

Proposta emendativa 9.27. in Assemblea riferita al C. 2561-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 23/07/2009  [ apri ]
9.27.

Al comma 1, lettera a), dopo il numero 4 aggiungere i seguenti:
4-bis. All'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) dopo le parole: «somministrazioni, forniture e appalti,» sono aggiunte le seguenti: «le amministrazioni pubbliche,»;
2) sono soppresse le parole: «nel rispetto dei limiti di cui agli articoli 77-bis e 77-ter del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133,»;
3) le parole: «possono certificare» sono sostituite dalla seguente: «certificano»;
4-ter. L'ammontare dei crediti esigibili nei confronti dei Ministeri e degli enti locali alla data del 31 dicembre 2008, iscritti nel conto dei residui passivi del bilancio dello Stato e degli enti locali per l'anno 2009 ed in essere alla data di pubblicazione del presente decreto, per somministrazioni, forniture ed appalti, sono resi liquidabili nei limiti delle risorse a tal fine stanziate con la legge di assestamento del bilancio dello Stato, quanto a 8 miliardi di euro per i crediti esigibili nei confronti dei Ministeri alla data del 31 dicembre 2008, e quanto a 10 miliardi di euro per i crediti esigibili nei confronti degli enti locali.