Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:
Art. 9-bis. - (Perenzione amministrativa). - 1. All'articolo 36, terzo comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «Limitatamente alle iniziative di incentivazione in favore delle imprese, i predetti residui si intendono perenti se non sono pagati entro il quinto esercizio successivo».
2. A favore delle iniziative agevolate agli effetti dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, i cui residui delle spese in conto capitale risultino perenti alla data di conversione del presente decreto legge, è disposta la immediata riassegnazione delle economie liberate per effetto di revoche, totali o parziali, relative alle agevolazioni predette.