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Legislatura XVI

Proposta emendativa 9-bis.200. in Assemblea riferita al C. 2561-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 23/07/2009  [ apri ]
9-bis.200.

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
2-bis. Le Regioni che hanno ricevuto le dichiarazioni presentate dagli enti locali ai sensi del comma 3, dell'articolo 7-quater del decreto legge n. 5 del 2009 convertito in legge n. 33 del 2009 e che abbiano determinato in merito, possono ridefinire entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente norma l'elenco dei comuni ammessi al beneficio con il relativo ammontare di pagamenti che possono essere esclusi dal saldo finanziario, derogando al rispetto dei requisiti di cui alla lettera b) e c) del comma 2, dell'articolo 7-quater del decreto legge n. 5 del 2009 convertito in legge n. 33 del 2009. Le regioni procedono contestualmente alla rideterminazione del proprio obiettivo programmatico del patto di stabilità interno per l'anno 2009 per un ammontare pari all'entità complessiva degli importi autorizzati.
2-ter. Le stesse trasmettono entro i 30 giorni successivi agli enti beneficiari i rispettivi importi autorizzati ed altresì al Ministero dell'economia e delle finanze, con riferimento a ciascun nuovo ente, gli elementi informativi occorrenti per la verifica del mantenimento dell'equilibrio dei saldi di finanza pubblica.