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Legislatura XVI

Proposta emendativa 7.4. in Assemblea riferita al C. 2561-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 23/07/2009  [ apri ]
7.4.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
1-bis. Limitatamente ai periodi di imposta 2009 e 2010 le percentuali di cui al comma 1, dell'articolo 106 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono rispettivamente elevate dallo 0,50 per cento allo 0,60 per cento e dal 5 per cento al 6 per cento. Per i medesimi periodi di imposta di cui al precedente periodo per le microimprese e le piccole imprese con meno di 50 dipendenti l'ammontare complessivo delle svalutazioni e degli accantonamenti ammesso in deduzione ai sensi del comma 1, secondo periodo dell'articolo 106 del citato testo unico delle imposte sui redditi, è elevata dal 5 per cento al 10 per cento.

Conseguentemente, all'articolo 22, apportare le seguenti modificazioni:
al comma 2, sostituire le parole: pari a 800 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010 con le seguenti: pari a 500 milioni di euro per l'anno 2010, 600 milioni di euro per l'anno 2011, 600 milioni di euro per l'anno 2012 e 800 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013;
al comma 3, sostituire le parole: Il fondo di cui al comma 2 è alimentato, con le seguenti: Alla copertura degli oneri di cui all'articolo 7, comma 1-bis, limitatamente agli anni 2010, 2011 e 2012 e alla dotazione del fondo di cui al comma 2 si provvede con le risorse derivanti.