Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:
Art. 6.1. - (Continuità degli interventi del Fondo di garanzia per le PMI). - 1. Le garanzie del Fondo di cui all'articolo 15 della legge 7 agosto 1997, n. 266, e successive modificazioni, per motivi di pubblico interesse, sono prestate mediante gli attuali rapporti concessori, assicurati alle vigenti condizioni, fino a dodici mesi successivi alla loro scadenza e comunque fino all'espletamento della gara.