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Legislatura XVI

Proposta emendativa 5.97. in Assemblea riferita al C. 2561-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 23/07/2009  [ apri ]
5.97.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Per i soggetti che determinano il reddito ai sensi dell'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni ed integrazioni, è concesso un credito d'imposta da utilizzare in compensazione, a norma dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997 n. 241, nella misura del 50 per cento del reddito così determinato a condizione che sia investito ai sensi del primo comma.