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Legislatura XVI

Proposta emendativa 5.72. in Assemblea riferita al C. 2561-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 23/07/2009  [ apri ]
5.72.

Sostituirlo con il seguente:
Art. 5. - (Credito d'imposta per i nuovi investimenti). - 1. Ai titolari di reddito di impresa e di lavoro autonomo è attribuito un credito d'imposta nella misura del 15 per cento dei costi sostenuti per l'acquisizione, effettuata nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e il 30 giugno 2010, dei beni nuovi indicati al comma 3, in conformità alla vigente disciplina comunitaria degli aiuti di Stato in materia.
2. Nei territori ricadenti nelle aree individuate nell'ambito dell'obiettivo convergenza di cui al regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell'11 luglio 2006, la percentuale di cui al comma 1 è aumentata al 30 per cento.
3. Ai fini della determinazione del credito d'imposta i costi non possono, in ogni caso, superare l'importo di 5 milioni di euro per ciascun periodo d'imposta.
4. Ai fini del presente articolo, si considerano agevolabili le acquisizioni di:
a) macchinari, impianti, diversi da quelli infissi al suolo, ed attrezzature varie, classificabili nell'attivo dello stato patrimoniale di cui al primo comma, voci B.II.2 e B.II.3, dell'articolo 2424 del codice civile, destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate;
b) programmi informatici commisurati alle esigenze produttive e gestionali dell'impresa, limitatamente alle piccole e medie imprese;
c) brevetti concernenti nuove tecnologie di prodotti e processi produttivi, per la parte in cui sono utilizzati per l'attività svolta nell'unità produttiva; per le grandi imprese, come definite ai sensi della normativa comunitaria, gli investimenti in tali beni sono agevolabili nel limite del 50 per cento del complesso degli investimenti agevolati per il medesimo periodo d'imposta;
d) pannelli fotovoltaici di cui alla classificazione ATECO 27.11.00.

5. Il credito d'imposta è determinato con riguardo ai nuovi investimenti effettuati e deve essere indicato nella relativa dichiarazione dei redditi. Esso non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 96 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, ed è utilizzabile ai fini dei versamenti delle imposte sui redditi; l'eventuale eccedenza è utilizzabile in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, a decorrere dal terzo mese successivo al termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta con riferimento al quale il credito è concesso.
6. Se entro il quarto periodo d'imposta successivo a quello nel quale sono entrati in funzione i beni sono dismessi, ceduti a terzi ovvero destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa l'agevolazione è revocata.