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Legislatura XVI

Proposta emendativa 5.48. in Assemblea riferita al C. 2561-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 23/07/2009  [ apri ]
5.48.

Sostituire il comma 1 con i seguenti:
1. È escluso dall'imposizione sul reddito di impresa il 50 per cento del valore degli investimenti in beni strumentali nuovi, esclusi gli autoveicoli di cui all'articolo 164, comma 1, lettera b) del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sino ad un importo massimo agevolabile di 400 mila euro, effettuati a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 30 giugno 2010. L'esclusione vale a decorrere dal periodo di imposta 2009.
1-bis. Agli ulteriori oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, valutati in 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011 si provvede quanto a 50 milioni di euro per gli anni 2010 e 2011 mediante corrispondente riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 22 dicembre 2008, n. 203 e quanto a 50 milioni di euro per gli anni 2010 e 2011 mediante l'aumento, a decorrere dal 1o gennaio 2010, del 10 per cento la tassa sui superalcolici di cui all'Allegato I del decreto legislativo 504/1995.

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: Detassazione degli utili reinvestiti in beni strumentali nuovi.