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Legislatura XVI

Proposta emendativa 5.22. in Assemblea riferita al C. 2561-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 23/07/2009  [ apri ]
5.22.

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
3-quinquies. L'agevolazione del presente articolo si applica anche agli immobili strumentali per natura, di cui all'articolo 43, comma 2, secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, di nuova costruzione o sui quali siano stati eseguiti interventi di recupero di cui all'articolo 3, comma 1, lettere c) e d), del decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 2001, n. 380, acquisiti nel periodo temporale di cui al precedente comma 1.
3-sexies. La medesima agevolazione si applica altresì con riferimento ai suddetti immobili in corso di costruzione, per i quali, entro la data del 30 giugno 2010, sia stipulato un preliminare di compravendita, a condizione che l'ultimazione dei lavori avvenga entro il 31 dicembre 2010.
3-septies. All'onere di cui ai commi 3-quinquies e 3-sexies, valutato in 240,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009 e 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2009-2011, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2009. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.