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Legislatura XVI

Proposta emendativa 5.16. in Assemblea riferita al C. 2561-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 23/07/2009  [ apri ]
5.16.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Per i soggetti che determinano il reddito ai sensi dell'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 916, è concesso un credito d'imposta da utilizzare in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nella misura del 15 per cento del valore degli investimenti di cui al comma 1.