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Legislatura XVI

Proposta emendativa 5.016. in Assemblea riferita al C. 2561-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 23/07/2009  [ apri ]
5.016.

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:
Art. 5-bis. - (Credito di imposta macchinari agricoli). - 1. Gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 che, in tutto il territorio nazionale attuano entro il 30 giugno 2010, gli investimenti previsti dall'articolo 5, possono beneficiare del credito d'imposta previsto dall'articolo 1075 della legge 27 dicembre 2006, entro il limite massimo del 5 per cento del valore della produzione dell'anno 2009.
2. Il credito d'imposta dovrà essere di entità tale da assicurare l'intensità dell'aiuto in ESL del 29,5 per cento, il comma 274 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e i comma 2, 3, 3-bis e 4 dell'articolo 11 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, non si applicano alle operazioni di cui al presente articolo.
3. Entro 30 giorni dall'approvazione della presente legge, l'agenzia entrate attiva le procedure per l'attivazione del presente articolo.

Conseguentemente, all'articolo 16, apportare le seguenti modifiche:
al comma 1 sostituire la cifra: 2.141,5 con la seguente: 2.641,5, la cifra: 2.469 con la seguente: 3.369 e la cifra: 336 con la seguente: 436;
dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
c-bis) quanto a 500 milioni di euro per l'anno 2010, 900 milioni di euro per l'anno 2011 e 100 milioni di euro per l'anno 2012, a valere sulle risorse complessivamente assegnate al Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale di cui all'articolo 18, comma 1, lettera b-bis), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.