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Legislatura XVI

Proposta emendativa 4.04. in Assemblea riferita al C. 2561-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 23/07/2009  [ apri ]
4.04.
inammissibile

Dopo l'articolo 4 aggiungere il seguente:
Art. 4.1. - (Produzione di energia da fonti rinnovabili). - 1. Al decreto legislativo 23 dicembre 2003, n. 387, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3 dell'articolo 12, dopo le parole: «energia elettrica», sono inserite le seguenti: «con potenza superiore a 1 MW»;
b) dopo il comma 3 dell'articolo 12, sono inseriti i seguenti:
«3-bis. La costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica con potenza inferiore o uguale a 1 MW e superiore a 20 KW alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, nonché le opere connesse e le infrastrutture necessarie indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi, sono sottoposti alla disciplina della dichiarazione di inizio attività, da presentare all'amministrazione competente.
3-ter. La costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica con potenza inferiore o uguale a 20 KW alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, nonché le opere connesse e le infrastrutture necessarie indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi, sono considerati interventi di manutenzione ordinaria e non sono soggetti alla disciplina della dichiarazione di inizio attività».