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Legislatura XVI

Proposta emendativa 4.011. in Assemblea riferita al C. 2561-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 23/07/2009  [ apri ]
4.011.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:
Art. 4.1. - (Fondo strategico per gli investimenti). - 1. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad istituire il Fondo strategico per gli investimenti, di seguito denominato FSI.
2. Le modalità di costituzione del FSI, la sua forma societaria e i criteri del suo funzionamento sono stabiliti con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è altresì autorizzato a verificare la fattibilità affinché altri soggetti esistenti a prevalente o totale partecipazione pubblica possano partecipare alla costituzione del FSI e in particolare la Cassa depositi e prestiti Spa.
4. Al FSI è assegnata la missione di intervenire con proprie risorse a sostegno di progetti industriali strategici per l'economia della nazione. Gli interventi del FSI prendono la forma di partecipazione azionaria di minoranza ovvero di altri strumenti finanziari di medio termine finalizzati al progetto selezionato. Almeno il 50 per cento delle risorse del FSI vanno distribuite ai progetti industriali promossi da piccole e medie imprese o loro consorzi e aggregazioni.
5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuate le risorse necessarie per finanziare la garanzia di cui al presente articolo. Le predette risorse, da iscrivere in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, sono individuate mediante:
a) riduzione lineare delle dotazioni finanziarie, a legislazione vigente, delle missioni di spesa di ciascun Ministero, con esclusione delle dotazioni di spesa di ciascuna missione connesse a stipendi, assegni, pensioni e altre spese fisse; alle spese per interessi; alle poste correttive e compensative delle entrate, comprese le regolazioni contabili con le regioni; ai trasferimenti a favore degli enti territoriali aventi natura obbligatoria; del fondo ordinario delle università; delle risorse destinate alla ricerca; delle risorse destinate al finanziamento del 5 per mille delle imposte sui redditi delle persone fisiche; nonché quelle dipendenti da parametri stabiliti dalla legge o derivanti da accordi internazionali;
b) riduzione di singole autorizzazioni legislative di spesa;
c) utilizzo mediante versamento in entrata di disponibilità esistenti sulle contabilità speciali nonché sul conti di tesoreria intestati ad amministrazioni pubbliche ed enti pubblici nazionali con esclusione di quelli intestati alle Amministrazioni territoriali con corrispondente riduzione delle relative autorizzazioni di spesa e contestuale riassegnazione al predetto capitolo;
d) emissione di titoli del debito pubblico.

6. Gli schemi dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 5, corredati di relazione tecnica, sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere delle Commissioni competenti per i profili di carattere finanziario. I pareri sono espressi entro quindici giorni dalla data di trasmissione. Il Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni formulate con riferimento ai profili finanziari, ritrasmette alle Camere gli schemi di decreto, corredati dei necessari elementi integrativi di informazione, per i pareri definitivi delle Commissioni competenti per i profili finanziari, da esprimere entro dieci giorni dalla data di trasmissione. Decorsi inutilmente i termini per l'espressione dei pareri, i decreti possono essere comunque adottati. I decreti di cui al comma 5 e i correlati decreti di variazione di bilancio sono trasmessi con immediatezza al Parlamento e comunicati alla Corte dei conti.