stampa
Legislatura XVI

Proposta emendativa 3.012. in Assemblea riferita al C. 2561-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 23/07/2009  [ apri ]
3.012.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis. - (Fondo di solidarietà nazionale). - 1. La dotazione del Fondo di solidarietà nazionale - incentivi assicurativi, di cui al comma 2 dell'articolo 15 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, e successive modificazioni, è incrementata di euro 110 milioni per l'anno 2009.
2. Le disponibilità dello stanziamento del Fondo di solidarietà nazionale - incentivi assicurativi iscritte nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ai sensi del primo periodo del comma 2 dell'articolo 15 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, e successive modificazioni, possono essere utilizzate per coprire i fabbisogni di spesa dell'anno precedente a quello di competenza per il pagamento dei saldi contributivi.
3. All'onere derivante dal presente articolo pari a 110 milioni di euro per l'anno 2009 si provvede a valere sulle risorse complessivamente assegnate al Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale di cui all'articolo 18, comma 1, lettera b-bis), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.