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Legislatura XVI

Proposta emendativa 23.04. in Assemblea riferita al C. 2561-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 23/07/2009  [ apri ]
23.04.

Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

Art. 23-bis.

1. Il termine di cui all'articolo 1, comma 2, terzo periodo, della legge 3 giugno 1999, n. 157, per la presentazione della richiesta dei rimborsi delle spese per le consultazioni elettorali svoltesi nell'anno 2008 è riferito al trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.
2. Le quote di rimborso relative all'anno 2008 maturate a seguito della richiesta presentata in applicazione del comma 1 sono corrisposte in un'unica soluzione entro quarantacinque giorni dalla scadenza del termine differito di cui al medesimo comma 1. L'erogazione delle successive quote ha luogo alle scadenze previste dall'articolo 1, comma 6, della legge 3 giugno 1999, n. 157, e successive modificazioni.
3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse finanziare già previste a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.