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Legislatura XVI

Proposta emendativa 22.26. in Assemblea riferita al C. 2561-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 23/07/2009  [ apri ]
22.26.
inammissibile

Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:
7-bis. A decorrere dall'anno 2010, una quota del Fondo Sanitario Nazionale è espressamente riservata al finanziamento delle cure termali erogate con oneri a carico del Servizio Sanitario Nazionale. L'importo di tale quota è fissato in misura pari a quella della previsione di spesa di volta in volta definita ai sensi dell'articolo 52, comma 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, negli accordi stipulati ai sensi dell'articolo 4, comma 4, della legge 24 ottobre 2000, n. 323. Tale importo è, in ogni caso, annualmente incrementato di una percentuale pari al tasso di crescita del Fondo Sanitario Nazionale.