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Legislatura XVI

Proposta emendativa 22.25. in Assemblea riferita al C. 2561-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 23/07/2009  [ apri ]
22.25.
inammissibile

Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:
7-bis. A decorrere dall'anno 2010, una quota del Fondo Sanitario Nazionale è espressamente riservata al finanziamento delle cure termali erogate con oneri a carico del Servizio Sanitario Nazionale. Fermo restando il disposto dell'articolo 52, comma 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, l'importo di tale quota è fissato per il 2010 in 132 milioni di euro, che corrispondono agli oneri a carico del Servizio Sanitario Nazionale previsti per il 2009. Questo importo è incrementato, in ciascuno degli anni successivi, di una percentuale pari al tasso di crescita del Fondo Sanitario Nazionale.