Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:
1-bis. Il comma 2 dell'articolo 13 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, è sostituito dal seguente:
1-ter. Le economie derivanti dall'attuazione del presente articolo nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano concorrono alle finalità del presente decreto e sono destinate, sulla base di apposito accordo bilaterale di ciascuna Regione e Provincia autonoma con i competenti organi dello Stato, agli interventi di cui al comma 3, lettera a).
Conseguentemente, al comma 3, sopprimere il quarto periodo.