stampa
Legislatura XVI

Proposta emendativa 22-ter.5. in Assemblea riferita al C. 2561-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 23/07/2009  [ apri ]
22-ter.5.

Sostituire il comma 3 con i seguenti:
3. Tutte le economie derivanti dall'attuazione del comma 1 confluiscono nel Fondo per il sostegno della maternità istituito presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali finalizzato al finanziamento delle misure di cui ai commi da 3-bis a 3-septies secondo una ripartizione definita con decreto dal Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti. A tale fine la dotazione del predetto fondo è incrementata di almeno 120 milioni di euro nell'anno 2010 e di almeno 242 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011.
3-bis. Alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 16 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, di seguito denominato «testo unico», e successive modificazioni, le parole: «durante i tre mesi dopo il parto» sono sostituite dalle seguenti: «durante i cinque mesi dopo il parto». Al comma 1 dell'articolo 20 del testo unico, le parole: «nei quattro mesi successivi al parto» sono sostituite dalle seguenti: «nei sei mesi successivi al parto».
3-ter. All'articolo 32 del testo unico sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1:
1) all'alinea, le parole: «eccedere il limite di dieci mesi» sono sostituite dalle seguenti: «eccedere il limite di sette mesi»;
2) alla lettera a), le parole: «non superiore a sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «non superiore a quattro mesi»;
3) alla lettera b), le parole: «non superiore a sei mesi, elevabile a sette» sono sostituite dalle seguenti: «non superiore a quattro mesi, elevabile a cinque»;
4) alla lettera c), le parole: «non superiore a dieci mesi» sono sostituite dalle seguenti: «non superiore a sette mesi»;
b) al comma 2, le parole: «non inferiore a tre mesi» sono sostituite dalle seguenti: «non inferiore a due mesi» e le parole: «è elevato a undici mesi» sono sostituite dalle seguenti: «è elevato a otto mesi».

3-quater. Al capo IX del testo unico, dopo l'articolo 56, e successive modificazioni, è aggiunto il seguente: «Art. 56-bis. - (Misure di sostegno al reinserimento delle madri nel mondo del lavoro). - 1. Nel caso di instaurazione di un rapporto di lavoro con una lavoratrice nei due anni successivi al parto, le aliquote contributive previdenziali e assistenziali previste dalla legislazione vigente sono ridotte nella misura del 75 per cento per i primi trentasei mesi, ferma restando la contribuzione a carico della lavoratrice nelle misure previste per la generalità dei lavoratori.
2. Le disposizioni del comma 1 non si applicano qualora il rapporto di lavoro tra i soggetti interessati sia stato interrotto nei ventiquattro mesi antecedenti all'assunzione della lavoratrice».

3-quinquies. All'articolo 60 del testo unico sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
«3-bis. La lavoratrice o il lavoratore che riprendono l'attività lavorativa dopo i periodi di congedo obbligatorio o facoltativo hanno diritto a un reinserimento graduale mediante l'applicazione di un orario di lavoro a tempo parziale.
3-ter. La riduzione di orario di cui al comma 3-bis è applicata su richiesta della lavoratrice o del lavoratore e può essere modulata in:
a) 30 ore lavorative settimanali. In tale caso il datore di lavoro è obbligato ad accettare la richiesta della lavoratrice o del lavoratore;
b) 20 ore lavorative settimanali. In tale caso il datore di lavoro ha la facoltà di accettare o di rifiutare la richiesta della lavoratrice o del lavoratore.

3-quater. Il diritto alla riduzione dell'orario di lavoro può essere esercitato per un periodo di dodici mesi, se la lavoratrice o il lavoratore ha utilizzato sia il congedo obbligatorio sia il congedo facoltativo, oppure per un periodo di diciotto mesi, se la lavoratrice ha fatto ricorso esclusivamente al congedo obbligatorio.
3-quinquies. In entrambi i casi di cui al comma 3-ter, è posto a carico all'INPS l'onere di provvedere alla contribuzione figurativa per la differenza di orario rispetto al rapporto di lavoro a tempo pieno limitatamente a dieci ore lavorative settimanali. In caso di richiesta di riduzione dell'orario di lavoro ai sensi della lettera b) del comma 3-ter, l'onere della contribuzione relativa alle ore lavorative eccedenti le dieci ore lavorative settimanali è posto a carico del datore di lavoro.
3-sexies. In entrambi i casi di cui al comma 3-ter, le aliquote contributive previdenziali e assistenziali previste dalla legislazione vigente sono ridotte nella misura del 75 per cento per i primi trentasei mesi, ferma restando la contribuzione a carico della lavoratrice o del lavoratore nelle misure previste perla generalità dei lavoratori.
3-sexies. Qualora il datore di lavoro provveda autonomamente alla realizzazione di uno specifico servizio di asilo nido aziendale, le relative spese di gestione o di partecipazione alla gestione sono deducibili fino a 3.000 euro annui per ciascun bambino ospitato nella struttura. Qualora il bambino sia ospitato nella struttura per una frazione d'anno, la quota deducibile è stabilita in misura proporzionale al periodo di permanenza effettiva, secondo i parametri stabiliti dal decreto di cui al successivo periodo del presente comma. Le modalità per usufruire dei benefici fiscali previsti dal presente comma sono determinate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3-septies. Nell'ambito del piano straordinario di intervento per lo sviluppo del sistema territoriale dei servizi socio-educativi di cui al comma 1259 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e a valere sulle risorse stanziate ai sensi del comma 3 del presente articolo, ogni regione prevede gli opportuni incentivi affinché gli asili nido situati nel rispettivo territorio garantiscano un servizio che, per quantità di posti e per orario, consenta alle madri di svolgere un'attività lavorativa a tempo pieno nei primi cinque anni di vita del bambino.