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Legislatura XVI

Proposta emendativa 21.2. in Assemblea riferita al C. 2561-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 23/07/2009  [ apri ]
21.2.
inammissibile

Dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:
2-bis. A partire dalla data di entrata in vigore della presente legge, in deroga al disposto degli articoli 718, 719, 720,721 e 722 del codice penale, è data facoltà alla Regione Sicilia di autorizzare la riapertura e l'esercizio di una casa da gioco nel Comune di Taormina, la cui autorizzazione è concessa su richiesta del Sindaco del comune stessa previa deliberazione del consiglio comunale. La Regione Sicilia adotta il regolamento relativo al funzionamento della casa da gioco.
2-ter. Al fine di garantire l'omogenea distribuzione di case da gioco sul territorio nazionale, a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge, in deroga al disposto degli articoli 718, 719, 720,721 e 722 del codice penale, il Ministro dell'interno è autorizzato ad emanare i decreti per l'apertura ed il funzionamento di una casa da gioco in ciascuna delle Regioni Calabria, Campania e Puglia. Le suddette Regioni, previa individuazione della sede tra i comuni a vocazione turistica, adottano il regolamento relativo al loro funzionamento.