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Legislatura XVI

Proposta emendativa 21.0200. in Assemblea riferita al C. 2561-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 23/07/2009  [ apri ]
21.0200.

Dopo l'articolo 21 è aggiunto il seguente:
Art. 21-bis. - (Ridefinizione delle procedure dei concorsi e delle operazioni a premio) - 1. All'articolo 12, comma 1 del decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, la lettera o) è soppressa. La lettera p) è sostituita dalla seguente: o) disporre l'attivazione di nuovi giochi di sorte legati al consumo.
2. All'articolo 12, del decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:
«1-bis. Fatta salva la possibilità di successive ulteriori modificazioni nell'ambito dell'ordinaria potestà regolamentare governativa in materia di revisione organica della disciplina dei concorsi e delle operazioni a premio, nonché delle manifestazioni di sorte locali di cui all'articolo 19, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, i soggetti che intendono svolgere un concorso a premio ne danno comunicazione, almeno 15 giorni prima dell'inizio, al Ministero dello sviluppo economico mediante compilazione e trasmissione di apposito modulo, dallo stesso predisposto, fornendo altresì il regolamento del concorso nonché la documentazione comprovante l'avvenuto versamento della cauzione. Con decreto del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, oltre a rideterminare le forme della comunicazione di cui dell'articolo 39, comma 13-quater, del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, anche per una più efficace attuazione di tale norma, si prevede, tenendo conto di criteri di gradualità, il termine, non superiore comunque a sei mesi, dopo il quale, eventualmente anche per le operazioni a premio, la comunicazione di avvio è effettuata esclusivamente secondo modalità telematiche.
1-ter. In caso di effettuazione di concorsi a premio per i quali è accertata la coincidenza con attività di gioco riservate allo Stato o l'elusione del monopolio statale dei giochi, ai sensi dell'articolo 39, comma 13-quater, del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, si applica, con provvedimento del Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, la sanzione amministrativa da euro cinquantamila ad euro cinquecentomila. Ferma restando l'applicabilità della sanzione penale prevista, la sanzione amministrativa è raddoppiata nel caso in cui i concorsi a premio siano continuati oltre il termine assegnato quando ne è stata ordinata la cessazione. La sanzione di cui al presente comma è altresì applicabile nei confronti di tutti i soggetti che in qualunque modo partecipino all'attività distributiva di materiale di concorsi a premio di cui è stata ordinata la cessazione.»