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Legislatura XVI

Proposta emendativa 19.7. in Assemblea riferita al C. 2561-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 23/07/2009  [ apri ]
19.7.

Al comma 2, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:
a-bis) il comma 29 è sostituito con il seguente: «29. Entro il 30 settembre 2009, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nel rispetto delle procedure ad evidenza pubblica, cedono a terzi le società e le partecipazioni vietate ai sensi del comma 27; per le società partecipate dallo Stato, restano ferme le disposizioni di legge in materia di alienazione di partecipazioni. Il mancato avvio delle procedure finalizzate alla cessione determina responsabilità erariale».

Conseguentemente, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. La lettera e) dell'articolo 71, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69, è abrogata.