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Legislatura XVI

Proposta emendativa 19.0200. in Assemblea riferita al C. 2561-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 23/07/2009  [ apri ]
19.0200.
inammissibile

Dopo l'articolo 19, inserire il seguente:
Art. 19-bis. - (Soppressione e trasferimento delle funzioni del Consorzio Infomercati) - 1. Il Consorzio obbligatorio per la realizzazione e gestione del sistema informatico dei mercati agroalimentari all'ingrosso (Consorzio Infomercati) di cui all'articolo 2 del decreto-legge 17 giugno 1996, n. 321, convertito con modificazioni nella legge 8 agosto 1996, n. 421, e successive modifiche ed integrazioni, è soppresso a decorrere dalla conclusione del procedimento di liquidazione di cui al comma 2.
2. Le funzioni del Consorzio Infomercati ed i rapporti attivi e passivi indispensabili per lo svolgimento di tali funzioni sono trasferiti a titolo oneroso, valorizzando in tale ambito anche le relative immobilizzazioni immateriali, con le modalità e nei termini individuati con uno o più decreti di natura non regolamentare del Ministro dello sviluppo economico, alla Società di gestione di cui all'articolo 8 del decreto ministeriale 6 aprile 2006, n. 174, recante il regolamento per il funzionamento del sistema telematico delle Borse merci italiane.
3. I decreti del Ministro dello sviluppo economico di cui al comma 2 determinano i termini e le modalità della liquidazione del Consorzio infomercati e della eventuale successiva devoluzione dei rapporti non estinti, anche al fine di assicurare, la riscossione dei contributi al Consorzio relativi ai costi di gestione di cui all'articolo 2, comma 5, del citato decreto-legge n. 321 del 1996 dovuti fino alla sua soppressione e non corrisposti da parte di tutte le società consortili a maggioranza di capitale pubblico che hanno usufruito, per la realizzazione dei mercati agro-alimentari all'ingrosso, delle agevolazioni previste dall'articolo 11, comma 16, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, e da parte degli altri enti e società gestori dei mercati agro-alimentari all'ingrosso inseriti nei piani regionali e già obbligati a aderire al predetto consorzio ai sensi del comma 2 del medesimo articolo 2, ivi compresi i costi connessi al programma di investimenti del Consorzio per la parte non coperta dai contributi in conto capitale di cui al comma 6 dello stesso articolo 2.
4. Le funzioni trasferite ai sensi del comma 2 sono svolte da parte della società di gestione della piattaforma telematica della Borsa merci telematica italiana nel rispetto delle direttive impartite con decreto del Ministro dello sviluppo economico, integrando tali funzioni con quelle di cui all'articolo 8, comma 4, lettere a) ed h) del decreto ministeriale n. 174 del 2006.
5. La società di gestione di cui al comma 4 individua le forme di coinvolgimento dei mercati agroalimentari all'ingrosso ai fini della migliore gestione delle funzioni attribuite dal presente articolo e comunque istituisce un comitato tecnico consultivo presieduto dal Direttore generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica o da un dirigente suo delegato e composto da un rappresentante delle medesima società, da un rappresentante delle regioni e delle province autonome designato ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da un rappresentante delle Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura designato dall'Unione italiana delle Camere di commercio e da due rappresentanti dei mercati agroalimentari all'ingrosso. Le società consortili a maggioranza di capitale pubblico che hanno usufruito, per la realizzazione dei mercati agro-alimentari all'ingrosso, delle agevolazioni previste dall'articolo 11, comma 16, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, e gli altri enti e società gestori dei mercati agro-alimentari all'ingrosso inseriti nei piani regionali, forniscono alla società di gestione di cui al presente comma, per lo svolgimento delle funzioni di cui al comma 2, tutte le informazioni necessarie attenendosi per la loro rilevazione alle istruzioni che saranno appositamente impartite.
6. La riscossione dei contributi di cui al comma 3, per i costi pregressi di investimento e di gestione del Consorzio, è effettuata mediante ruolo.
7. Le società e gli organismi di natura privata, comunque denominati, che gestiscono mercati agroalimentari all'ingrosso sono soggetti all'obbligo di cui al primo periodo del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322.