stampa
Legislatura XVI

Proposta emendativa 17.0201. in Assemblea riferita al C. 2561-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 23/07/2009  [ apri ]
17.0201.
inammissibile

Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:
Art. 17-bis. (Piani di ristrutturazione per gli Enti locali) - 1. A supporto e completamento del processo di riorganizzazione degli Enti Locali per il triennio 2009/2011, su richiesta non revocabile del dipendente, il personale in servizio a tempo indeterminato può essere esentato dal servizio nel corso del quinquennio antecedente la data di collocamento a riposo per raggiungimento dell'anzianità massima contributiva. L'Amministrazione può accoglierla in base alle proprie esigenze funzionali e organizzative conseguenti alla valutazione e programmazione complessiva dei fabbisogni di personale.
2. Durante il periodo di esenzione dal servizio al dipendente viene attribuito un trattamento economico pari al 50 per cento di quello complessivamente goduto all'atto dell'esenzione, comprensivo degli emolumenti fissi ed accessori, salvo quelli direttamente collegati alla presenza in servizio. All'atto del collocamento a riposo il dipendente ha diritto al trattamento di quiescenza e previdenza che sarebbe spettato se fosse rimasto in servizio.
3. I dipendenti esentati dal servizio possono svolgere lavoro autonomo o attività di collaborazione occasionale o di consulenza per soggetti diversi dalle amministrazioni pubbliche, da enti o società partecipate dalle pubbliche amministrazioni stesse o da società o associazioni che svolgano attività per i soggetti pubblici sopra indicati. In ogni caso non è consentito l'esercizio di prestazioni lavorative da cui possa derivare un pregiudizio all'Ente.
4. L'applicazione delle presenti disposizioni non può comportare incremento di spesa per il personale e deve avvenire nel rispetto delle disposizioni relative al contenimento della spesa di personale e coerentemente con il rispetto del patto di stabilità interno.