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Legislatura XVI

Proposta emendativa 16.200. in Assemblea riferita al C. 2561-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 23/07/2009  [ apri ]
16.200.
inammissibile

Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:
Art. 16.1 (Interventi a favore del settore dello spettacolo). - 1. Al fine di garantire i livelli occupazionali degli addetti al settore dello spettacolo e al fine di sostenere le attività, la produzione e l'industria dell'intero settore, Il Fondo Unico per lo Spettacolo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163 è incrementato dall'anno 2009 di 200 milioni di euro.
2. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, si provvede a valere sulle risorse complessivamente assegnate al Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale di cui all'articolo 18, comma 1, lettera b-bis), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.