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Legislatura XVI

Proposta emendativa 14.65. in Assemblea riferita al C. 2561-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 23/07/2009  [ apri ]
14.65.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: per l'anno 2009, dell'8 per cento per l'anno 2010 e dell'8 per cento per l'anno 2011.

Conseguentemente, all'articolo 23, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
1-bis. All'articolo 1, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, sono apportate le seguenti modificazioni: dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «La detrazione si applica anche alle spese sostenute per i medesimi interventi effettuati sugli alloggi di edilizia residenziale pubblica e sulle loro pertinenze, di proprietà dagli istituti autonomi case popolari comunque denominati, regolarmente assegnati, concessi in locazione a titolo di abitazione principale, sia ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, se le spese sono sostenute dal locatario, sia fini dell'imposta sul reddito delle società, se le spese sono sostenute dagli istituti autonomi case popolari comunque denominati.».
1-ter. Agli oneri di cui al comma 1-bis, pari a euro 75 milioni di euro per l'anno 2010 e a 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011 si provvede secondo quanto disposto al comma 1-quater.
1-quater. Al primo periodo dell'articolo 1, comma 1, della citata legge n. 449 del 1997: dopo le parole «di qualsiasi categoria catastale, anche rurali,» sono aggiunte le seguenti: «purché non di lusso, ai sensi del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 agosto 1969,».

ident. 14.205.