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Legislatura XVI

Proposta emendativa 14.206. in Assemblea riferita al C. 2561-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 23/07/2009  [ apri ]
14.206.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: per l'anno 2009, del 7 per cento per l'anno 2010 e dell'8 per cento per l'anno 2011.

Conseguentemente, all'articolo 23, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
1-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 344 a 350 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 si interpretano nel senso che la detrazione si applica anche alle spese sostenute, a decorrere dal 1o gennaio 2009, per i medesimi interventi effettuati sugli alloggi di edilizia residenziale pubblica e sulle loro pertinenze, di proprietà dagli Istituti Autonomi Case Popolari comunque denominati, regolarmente assegnati, concessi in locazione a titolo di abitazione principale, sia ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, se le spese sono sostenute dal locatario, sia ai fini dell'imposta sul reddito delle società, se le spese sono sostenute dagli Istituti Autonomi Case Popolari comunque denominati.
1-ter. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, con proprio decreto, provvede ad adeguare le disposizioni attuative dei commi da 344 a 350 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 a quanto disposto dal comma 1-bis.
1-quater. Agli oneri di cui al comma 1-bis, valutati in 67,8 milioni di euro per l'anno 2010 e in 163 milioni di euro per l'anno 2011, si provvede secondo quanto disposto all'articolo 14, comma 1, al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «per l'anno 2009, del 7 per cento per l'anno 2010 e dell'8 per cento per l'anno 2011.».

ident. 14.64.