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Legislatura XVI

Proposta emendativa 12.01. in Assemblea riferita al C. 2561-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 23/07/2009  [ apri ]
12.01.

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:
Art. 12-bis. - 1. All'articolo 37-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Disposizioni antielusive e di contrasto dell'abuso di diritto».
b) il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Sono inopponibili all'amministrazione finanziaria gli atti, i fatti e i negozi, anche collegati tra loro, privi di valide ragioni economiche, diretti ad aggirare, anche mediante abuso del diritto e pur se non venga violata alcuna specifica disposizione di legge, obblighi e divieti previsti dall'ordinamento tributario e ad ottenere, riduzioni di imposte, rimborsi o risparmi, altrimenti indebiti. Costituisce abuso del diritto l'utilizzo distorto o artificioso di una o più disposizioni di legge, precipuamente finalizzato ad ottenere vantaggi fiscali illegittimi o, comunque, contrari alle finalità perseguite dalla normativa tributaria».
c) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. È fatta salva la facoltà per il contribuente di scegliere le forme giuridiche negoziali o i modelli organizzativi che comportino l'applicazione del regime di imposizione più favorevole».
d) il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. L'amministrazione finanziaria disconosce i vantaggi tributari conseguiti mediante gli atti, i fatti e i negozi di cui a1 comma 1, applicando le imposte determinate in base alle disposizioni eluse o aggirate anche mediante abuso del diritto, al netto delle imposte dovute per effetto del comportamento inopponibile all'amministrazione».
e) il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. Fermo restando quanto disposto nei precedenti commi, sono fatti salvi gli effetti delle operazioni richiamate all'articolo 7-bis, comma 1, del decreto-legge 9 settembre 1992, n. 372, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 novembre 1992, n. 429, poste in essere prima dell'entrata in vigore di tale norma, e delle operazioni che antecedentemente all'entrata in vigore della presente legge non rappresentavano fattispecie elusiva».
f) il comma 5 è sostituito dal seguente:
«5. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 42, l'avviso d'accertamento deve essere specificamente motivato, a pena di nullità, in relazione alle circostanze di fatto per le quali si ritiene applicabile il disposto del comma 1, tenuto conto delle giustificazioni fornite dal contribuenti; le imposte o le maggiori imposte devono essere calcolate tenendo conto di quanto previsto al comma 2».