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Legislatura XVI

Proposta emendativa 10.13. in Assemblea riferita al C. 2561-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 23/07/2009  [ apri ]
10.13.

Al comma 1, lettera a), sostituire il numero 7 con il seguente:
7. I contribuenti che intendono utilizzare in compensazione crediti relativi all'imposta sul valore aggiunto per importi superiori a 100.000 euro annui, hanno l'obbligo di richiedere l'apposizione del visto di conformità da parte dei soggetti di cui all'articolo 3, comma 3, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, relativamente alle dichiarazioni dalle quali emerge il credito, con il quale si attesta la conformità dei dati di dette dichiarazioni alle risultanze delle scritture contabili e ai modelli di pagamento F24 attestanti i versamenti e le compensazioni effettuate. In alternativa la dichiarazione è sottoscritta, oltre che dai soggetti di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, dai soggetti di cui all'articolo 1, comma 5, del medesimo decreto, relativamente ai contribuenti per i quali è esercitato il controllo contabile di cui all'articolo 2409-bis del codice civile, attestante l'esecuzione dei controlli di cui al periodo precedente. L'infedele attestazione dell'esecuzione dei controlli di cui al precedente periodo comporta l'applicazione della sanzione di cui all'articolo 39, comma 1, lettera a) primo periodo del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. In caso di ripetute violazioni, ovvero di violazioni particolarmente gravi, è effettuata apposita segnalazione agli organi competenti per l'adozione di ulteriori provvedimenti. In relazione alle disposizioni di cui alla lettera a), del comma 1, del presente articolo, le dotazioni finanziarie della missione di spesa «Politiche economico-finanziarie e di bilancio» sono ridotte di 200 milioni di euro per l'anno 2009 e di 1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010".