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Legislatura XVI

Proposta emendativa 1.57. in Assemblea riferita al C. 2561-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 23/07/2009  [ apri ]
1.57.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
6-bis. All'articolo 19 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2:
1) le parole: «nei limiti delle risorse di cui al comma 1 e» sono soppresse;
2) le parole: «nella misura del 10 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 30 per cento»;
3) dopo le parole: «del reddito percepito l'anno precedente» sono aggiunte le seguenti: «ai lavoratori con contratto di somministrazione di lavoro, con contratto di lavoro intermittente e con contratto di inserimento di cui rispettivamente agli articoli 20, 33 e 54 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 376 ed»;
4) la lettera a) è abrogata;
5) la lettera c) è abrogata;
6) la lettera e) è abrogata;
b) il comma 2-bis è sostituito dai seguenti:
«2-bis. Per l'anno 2009 ai fini dell'attuazione dell'istituto sperimentale di tutela del reddito di cui al comma 2, è destinata l'ulteriore somma di 100 milioni di euro a valere sulle risorse preordinate allo scopo sul Fondo di cui all'articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, come rideterminato dall'articolo 9, comma 5, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, fermo restando per il medesimo anno 2009 il limite dell'ammontare complessivo dei pagamenti a carico del predetto Fondo come stabilito dall'articolo 2, comma 36, ultimo periodo, della legge 22 dicembre 2008, n. 203.
2-ter. Le richieste delle prestazioni di cui al comma 2 per l'anno 2009 possono essere inoltrate all'Inps fino alla data del 31 ottobre 2009 da parte dei soggetti interessati che presentino i requisiti di legge. Entro la stessa data i soggetti che hanno presentata domanda per l'indennità di cui alla precedente formulazione del comma 2-bis possono richiedere un'integrazione della suddetta indennità in riferimento alla nuova formulazione della disposizione recata dal comma 2»;
c) al comma 3, le parole: «e del comma 2» sono soppresse.