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Legislatura XVI

Proposta emendativa 1.47. in Assemblea riferita al C. 2561-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 23/07/2009  [ apri ]
1.47.

Dopo il comma 8-bis, aggiungere i seguenti:
8-bis.1. Per le attività di impresa avviate ai sensi dei commi 7 e 8, si applica, fino al 31 dicembre 2010, un regime fiscale agevolato che prevede il pagamento di un'imposta sostitutiva dell'imposta sui redditi e delle relative addizionali regionali e comunali pari al 20 per cento del reddito determinato ai sensi del secondo periodo. Ai fini del presente comma, il reddito di impresa o di lavoro autonomo è costituito dalla differenza tra l'ammontare dei ricavi o dei compensi percepiti nel periodo di imposta e quello delle spese sostenute nel periodo stesso nell'esercizio dell'attività di impresa; concorrono, altresì, alla formazione del reddito le plusvalenze e le minusvalenze dei beni relativi all'impresa. Gli eventuali contributi previdenziali versati in ottemperanza a disposizioni di legge, compresi quelli corrisposti per conto dei collaboratori dell'impresa familiare fiscalmente a carico, ovvero, se non fiscalmente a carico, sui quali il titolare non abbia esercitato il diritto di rivalsa, si deducono dal reddito determinato ai sensi del presente comma. I titolari delle attività di impresa di cui ai commi 7 e 8 sono esenti dall'imposta regionale sulle attività produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. I titolari delle attività di impresa di cui ai commi 7 e 8 non addebitano l'imposta sul valore aggiunto a titolo di rivalsa e non hanno diritto alla detrazione dell'imposta sul valore aggiunto assolta, dovuta o addebitata sugli acquisti anche intracomunitari e sulle importazioni. Ai fini delle imposte sui redditi, fermo restando l'obbligo di conservare, ai sensi dell'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, i documenti ricevuti ed emessi, i titolari delle attività di impresa di cui ai commi 7 e 8 del presente articolo sono esonerati dagli obblighi di registrazione e di tenuta delle scritture contabili. La dichiarazione dei redditi è presentata nei termini e con le modalità definiti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322. I medesimi soggetti sono esonerati dal versamento dell'imposta sul valore aggiunto e da tutti gli altri obblighi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, ad eccezione degli obblighi di numerazione e di conservazione delle fatture di acquisto e delle bollette e di certificazione dei corrispettivi. Ai soggetti che si avvalgono del regime fiscale si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2, commi da 539 a 547, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni. Ai soggetti che si avvalgono del regime fiscale di cui al presente comma è attribuito un credito di imposta, utilizzabile in compensazione ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nella misura del 40 per cento della parte del prezzo unitario di acquisto dell'apparecchiatura informatica e degli accessori di cui al comma 8. Il predetto credito di imposta è riconosciuto per un importo non superiore a 400 euro e spetta anche in caso di acquisizione dei beni in locazione finanziaria. In tal caso, il credito è commisurato al 40 per cento del prezzo di acquisto ed è liquidato con riferimento ai canoni di locazione pagati in ciascun periodo di imposta, fino a concorrenza dell'importo di 400 euro. Il credito di imposta non concorre alla formazione del reddito imponibile e non è rimborsabile.
8-bis.2. Le imprese costituite ai sensi dell'articolo 1, commi 7 e 8, per il periodo di diciotto mesi possono accedere ai finanziamenti bancari utilizzando le garanzie dei fondi speciali antiusura costituiti e gestiti dai Confidi e dalle fondazioni di cui all'articolo 15 della legge 7 marzo 1996, n. 108, e successive modificazioni, i quali, separati dai fondi rischi ordinari, sono destinati a garantire, per una misura fino all'80 per cento del finanziamento concesso, le banche e gli istituti di credito che concedono finanziamenti a medio termine alle medesime imprese. La garanzia è prestata indipendentemente dal rifiuto di una domanda di finanziamento assistita da garanzia, in deroga a quanto previsto dal citato articolo 15, comma 2, lettera a), della legge n. 108 del 1996.
8-bis.3. Alle minori entrate derivanti dai commi 8-bis.1 e 8-bis.2, pari a 25 milioni di euro per l'anno 2009 ed a 50 milioni di euro per l'anno 2010, si provvede, quanto a 25 milioni di euro per l'anno 2009 mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1240, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e, quanto a 50 milioni di euro per l'anno 2010 ai sensi dell'articolo 22, comma 3.

Conseguentemente, all'articolo 22:
al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: pari a 800 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010 con le seguenti: pari a 750 milioni di euro per l'anno 2010 e a 800 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011;
al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: Il fondo di cui al comma 2 è alimentato con le seguenti: Alla copertura di quota parte degli oneri di cui all'articolo 1, commi 8-bis.1 e 8-bis.2, e alla dotazione del fondo di cui al comma 2 si provvede con le risorse derivanti.