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Legislatura XVI

Proposta emendativa 1.44. in Assemblea riferita al C. 2561-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 23/07/2009  [ apri ]
1.44.

Dopo il comma 8-bis, aggiungere il seguente:
8-bis.1. I lavoratori di cui ai commi 7 e 8 possono accedere ai finanziamenti bancari utilizzando le garanzie dei fondi speciali antiusura costituiti e gestiti dai Confidi e dalle fondazioni e associazioni di cui all'articolo 15 della legge 7 marzo 1996, n. 108, i quali, separati dai fondi rischi ordinari, sono destinati a garantire, per una misura fino all'80 per cento del finanziamento concesso, le banche e gli istituti di credito che concedono finanziamenti a medio termine alle imprese costituite. In deroga a quanto previsto dal citato articolo 15, comma 2, lettera a), della legge n. 108 del 1996, la garanzia è prestata indipendentemente dal rifiuto di una domanda di finanziamento assistita da garanzia.