Dopo il comma 2, aggiungere, infine, il seguente: 2-bis. Le disposizioni di cui alla presente legge sono applicate dalla Presidenza della Repubblica, dal Senato della Repubblica, dalla Camera dei deputati e dalla Corte costituzionale in quanto ritenute compatibili con la sfera di autonomia costituzionalmente riconosciuta a tali organi.
Dopo il comma 2, aggiungere, infine, il seguente:
2-bis. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano alla Presidenza della Repubblica, al Senato della Repubblica, alla Camera dei Deputati e alla Corte costituzionale solo in quanto compatibili con la sfera di autonomia riconosciuta dalla Costituzione a tali organi.