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Legislatura XVI

Proposta emendativa 47.1. in V Commissione in sede referente riferita al testo base

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 28/10/2009  [ apri ]
47.1.
approvato

Apportare le seguenti modificazioni:
a) Al comma 1, dopo le parole: «ai fini della efficiente gestione del debito», aggiungere: «e per le finalità di cui all'articolo 48 della presente legge»;
b) Al comma 2, aggiungere in fine le seguenti parole: «nonché i tempi e le modalità di trasmissione, da parte delle amministrazioni statali, delle informazioni sui flussi di cassa utili per le previsioni sui prelevamenti dalla tesoreria statale e ogni altra informazione idonea a consentire una gestione ottimale della liquidità del conto «Disponibilità del Tesoro»;
c) Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
2-bis. Il Ministero dell'economia e delle finanze, per le finalità di cui all'articolo 48 della presente legge, con proprio decreto, sentita la Conferenza unificata, definisce i tempi e le modalità di trasmissione, da parte degli enti territoriali assoggettati al patto di stabilità interno, delle informazioni sui flussi di cassa utili per le previsioni sui prelevamenti dalla tesoreria statale e ogni altra informazione idonea a consentire una gestione ottimale della liquidità del conto «Disponibilità del Tesoro». Le previsioni non costituiscono vincolo all'attività gestionale dell'ente.
2-ter. Per le finalità di cui al presente articolo, il Ministero dell'economia e delle finanze è altresì autorizzato a stipulare protocolli d'intesa con gli enti pubblici che detengono conti presso la tesoreria dello Stato.

Il Relatore
47.1.

Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole: «ai fini della efficiente gestione del debito», aggiungere: «e per le finalità di cui all'articolo 48 della presente legge»;
b) al comma 2, aggiungere in fine le seguenti parole: «nonché i tempi e le modalità di trasmissione, da parte delle amministrazioni statali, delle informazioni sui flussi di cassa utili per le previsioni sui prelevamenti dalla tesoreria statale e ogni altra informazione idonea a consentire una gestione ottimale della liquidità del conto «Disponibilità del Tesoro»;
c) dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
2-bis. Il Ministero dell'economia e delle finanze, per le finalità di cui all'articolo 48 della presente legge, con proprio decreto, sentita la Conferenza unificata, definisce i tempi e le modalità di trasmissione, da parte degli enti territoriali assoggettati al patto di stabilità interno, delle informazioni sui flussi di cassa utili per le previsioni sui prelevamenti dalla tesoreria statale e ogni altra informazione idonea a consentire una gestione ottimale della liquidità del conto «Disponibilità del Tesoro». Le previsioni non costituiscono vincolo all'attività gestionale dell'ente.
2-ter. Per le finalità di cui al presente articolo, il Ministero dell'economia e delle finanze è altresì autorizzato a stipulare protocolli d'intesa con gli enti pubblici che detengono conti presso la tesoreria dello Stato.

Il Relatore